Nov 6, 2015 Circolari ed avvisi per il personale

Nella mia precedente circolare n. 81, ho definito la questione delle ore di recupero che derivano dalla riduzione dell’unità oraria. Poiché alcuni mi hanno chiesto chiarimenti, cerco di fornirli con la presente.

La riduzione dell’unità di lezione da 60 a 52 minuti, deliberata a suo tempo dal Collegio, comporta, dal punto di vista del singolo docente, un recupero, poiché la retribuzione mensile viene conteggiata sul tempo di 18 ore settimanali. Con la cosiddetta Legge Gelmini il recupero è da considerarsi obbligatorio (si veda art. 3, comma 5 del DM 234/2000) anche se vi fosse una quota di pendolarismo rilevante nella scuola.

Restano da definire, quindi, le modalità di recupero.

Una delle più adottate consiste nel mettere alcune ore a disposizione per le supplenze. Questa modalità è giustificabile di fronte ai Revisori dei Conti e alla Corte dei Conti, qualora si svolgesse un’ispezione. Le ore a disposizione, inoltre, sono utilizzate non solo per supplire i colleghi assenti per malattia, ma anche per coloro che fruiscono di un giorno di ferie. Credo che questa ultima sia stata una delle ragioni più convincenti che il Collegio ha considerato per deliberare la riduzione dell’unità oraria. La Scuola, del resto, ha quasi sempre concesso i permessi per ferie, perché un diniego aprioristico non risponderebbe all’istanza di creare un clima collaborativo. è evidente, tuttavia, che la concessione delle ferie è possibile solo grazie alle ore a disposizione, perché è vietato impiegare docenti supplenti con altre modalità a pagamento. In tal senso le ore a disposizione sono state indispensabili per la concessione delle ferie. Esse, tuttavia, qualora non sia svolta effettivamente una supplenza, non possono valere come recupero. è abbastanza evidente, infatti, che un conto è rimanere in Sala docenti, in attesa di una eventuale supplenza, ben altro conto è entrare in classe ed effettuarla. L’attesa in Sala Docenti tutt’al più potrebbe essere considerata come un’ora funzionale all’insegnamento, ma non un’ora di insegnamento. Ormai la giurisprudenza, al riguardo, è abbastanza chiara e una tale confusione comporterebbe la mia esposizione personale alla contestazione di danni erariali. Per questi motivi non è possibile equiparare il tempo trascorso in attesa di una supplenza con quello della supplenza stessa. Ed è evidente che solo quest’ultimo valga come recupero. Per queste ragioni ho suggerito di informarsi presso la Vice-Presidenza, non appena si arriva a scuola, per verificare che vi sia un’esigenza effettiva di supplenze, altrimenti è inutile attendere in Sala docenti un’eventuale chiamata. Quanto sto dicendo rappresenta una mera descrizione dello stato delle cose e non una situazione per me auspicabile. Anzi, per quanto mi riguarda, avrei preferito altre situazioni, ma questo non è possibile. Com’è evidente le indicazioni da me formulate non esentano la scuola dal rischio di un malore improvviso di qualche docente. Chi lo supplirà in tal caso, se chi era a disposizione se ne è andato, in quanto non era prevista alcuna supplenza? Analogamente come sarà possibile organizzare le supplenze della prima ora, quando la segnalazione di un’assenza arriva alla Scuola pochi minuti prima dell’inizio delle lezioni? Per queste ragioni avrei preferito un’altra normativa, ma il pericolo di un risarcimento erariale mi induce a ritenere di non avere scelta.

Del resto debbo osservare che si creerebbe una iniqua distinzione tra coloro che svolgono integralmente il loro orario in cattedra, per il totale di 21 unità ridotte, e coloro che invece completano l’orario con le ore a disposizione in attesa di supplenza. è evidente che si crea una disparità di servizio.

Resta adesso un problema da affrontare, se le ore a disposizione non valgono come recupero, come è possibile recuperare?

Come ho precisato molte volte al Collegio in occasione delle delibere di riduzione dell’unità oraria, sono disponibile a considerare tutte le modalità ipotizzabili. Fornisco un elenco di esse a titolo di esempio. Valgono come modalità di recupero i pomeriggi trascorsi con gli alunni durante i viaggi di istruzione o le altre attività analoghe. è possibile considerare inoltre i corsi di sostegno per gli alunni in difficoltà (quelli con gravi insufficienze, disabili o stranieri che devono imparare più celermente la nostra lingua), oppure quelli che si attuano mediante la suddivisione di una classe con i colleghi e la trattazione di argomenti multidisciplinari, oppure infine quelli che affrontano particolari temi (corsi sulla motivazione, sul metodo di studio, ecc.). Certamente anche la presenza di due docenti per i moduli CLIL vale come recupero.

Penso che potrei andare oltre e arricchire l’elenco di nuovi esempi, ma credo di essere stato chiaro.

Ribadisco dunque una posizione da me assunta più volte, che cioè sono disponibile a valutare anche con i singoli docenti le modalità del recupero. La scuola, come sempre, è aperta al dialogo e alla contrattazione, fermo restando che le ore in attesa di una supplenza non sono equivalenti a quelle di lavoro in classe.


 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

   Prof. Alessandro Artini